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separazione con addebito

Quando una coppia di coniugi decide di separarsi, è difficile che restino in buoni rapporti: le motivazioni possono essere davvero tantissime.
La separazione personale può essere con addebito o senza addebito.
La separazione senza addebito si ha nel caso in cui nessuno dei coniugi chieda la pronuncia giudiziale di addebito oppure nel caso in cui la domanda venga respinta.
Al contrario, si ha la separazione con addebito quando il giudice pronuncia l’addebito chiesto da uno o da entrambi i coniugi.
Vediamo in questa guida che cos’è la separazione con addebito.

Separazione con addebito: cos’è?

La separazione con addebito viene pronunciata dal Tribunale, a seguito dell’accertamento del fatto che la fine dell’unione coniugale è stata cagionata da uno dei coniugi con un comportamento, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il comportamento che determina il sorgere della responsabilità deve consistere nella violazione di uno o più doveri coniugali (di collaborazione nell’interesse del nucleo familiare, di fedeltà, di coabitazione, etc.).

Pertanto, per la pronuncia della separazione giudiziale costituisce condizione necessaria e sufficiente il dato oggettivo dell’intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale.

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria appuri che la rottura del legame coniugale è dipesa dalla violazione, da parte di uno o di entrambi i coniugi, dei doveri disciplinati dall’art. 143 del codice civile (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione), potrà pronunciare la sentenza di separazione con addebito.

Addebito della separazione: i presupposti

L’orientamento giurisprudenziale è concorde nel ritenere che, ai fini dell’addebito in capo ad un solo coniuge, è necessario che la violazione dei doveri coniugali sia antecedente alla proposizione dell’istanza di separazione e sussista un rapporto di causa-effetto tra la sopravvenuta intollerabilità nella prosecuzione della convivenza coniugale e la violazione stessa.
Pertanto, in caso di tradimento, l’infedeltà deve essere la causa della crisi coniugale e non il suo effetto.
Al fine di individuare eventuali situazioni di reazioni rispetto a negligenze dell’altro coniuge, il comportamento di ciascuna delle parti deve essere valutato in raffronto con quello dell’altro.
Ad esempio, se la moglie tradisce per ripicca, la separazione deve essere addebitata al marito in quanto il tradimento è stato la causa della crisi coniugale.
A tale proposito ricordiamo la pronuncia della sesta sezione della Corte (ordinanza del 13 ottobre 2014 numero 21596), la quale ha stabilito che se lei ha tradito il marito per ripicca, la separazione va addebitata proprio a quest’ultimo che ha tradito la moglie per primo.
Il caso di specie, oggetto della succitata ordinanza, riguarda una separazione giudiziale in cui il tribunale di Trieste ha addebitato la colpa della fine del vincolo matrimoniale al marito.
Il tradimento della moglie è “relativamente giustificato” in considerazione di quello più duraturo e ostinato del coniuge.
Il tradimento della moglie è intervenuto quando il rapporto coniugale si era oramai deteriorato.

Inoltre, il marito non dimostrando che la crisi della coppia fosse intervenuta prima della sua relazione extraconiugale, i Giudici hanno posto a suo carico l’addebito della separazione.
Il tradimento del marito è stato la causa della crisi coniugale ed ha determinato come conseguenza diretta il successivo tradimento da parte della moglie.

Addebito della separazione: quando si può richiedere?

La giurisprudenza è concorde sul fatto che l’addebito della separazione non può essere chiesto né nell’ambito della separazione mediante negoziazione assistita né nell’ambito di un accordo di separazione consensuale.
L’addebito della separazione si ha quando il giudice accerta che uno dei coniugi (ma anche entrambi) ha violato uno o più doveri coniugali.
È necessario dare la prova che il tradimento o la relazione adulterina hanno cagionato la crisi del rapporto tra i due coniugi.
Spetterà al legale raccogliere in modo certosino tutti gli elementi e i mezzi di prova per dimostrare che la relazione adulterina ha guastato il matrimonio.
In altre parole, la separazione è addebitabile al coniuge che abbia posto in essere una condotta lesiva dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 29 Gennaio 2014, Sent. n. 1893).
L’addebito della separazione può giustificarsi nei casi di infedeltà (casi più eclatanti), ma anche quando il marito o la moglie lascia ingiustificatamente la casa coniugale senza rientrarvi (abbandono del tetto coniugale).
Le violazioni dei doveri coniugali non sono di per sè sufficienti a far scattare l’addebito se il giudice rileva che la coppia fosse già precedentemente in crisi.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 14591/2019, respingendo il ricorso di un marito che era stato tradito dalla coniuge che aveva abbandonato la casa coniugale.

Pronuncia separazione con addebito: quali sono le conseguenze?

Subire l’addebito comporta:

• la perdita dei diritti successori verso il coniuge al quale non sia addebitata la separazione,
• la condanna alle spese legali del giudizio,
• perdita del diritto all’assegno di mantenimento.

A seconda delle condizioni economiche del coniuge destinatario, la pronuncia di addebito produce effetti diversi.
Ad esempio, se l’addebito viene pronunciato a carico della moglie priva di occupazione, le conseguenze saranno pesanti.
La pronuncia della separazione con addebito comporta per il coniuge, nei cui confronti la separazione è addebitabile, la perdita del diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento, nonché la perdita di ogni diritto successorio nei confronti dell’eredità dell’ex coniuge.

La perdita del diritto al mantenimento è disciplinata dall’art. 156 cod. civ., secondo il quale il giudice può disporre a favore di uno dei coniugi il versamento dell’assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge, escludendo tale diritto quando il soggetto legittimato abbia violato i doveri nascenti dal matrimonio.

Separazione con addebito: risarcimento dei danni

La pronuncia della separazione con addebito non esclude la possibilità di chiedere anche il risarcimento dei danni subiti.
I comportamenti contrari ai doveri matrimoniali producono un danno ingiusto e, dunque, risarcibile in base ai principi della responsabilità civile.
Ciò può integrare gli estremi dell’illecito civile e dar luogo ad un’azione autonoma volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 cod. civ. (cfr. Cass. Civile, 15 Settembre 2011, Sent. n. 18853).
A favore del coniuge a cui la separazione è addebitata, nella sola ipotesi in cui egli versi in stato di bisogno, l’articolo 156 cod. civ. fa salvo l’obbligo a prestare gli alimenti.

Separazione con addebito: l’affidamento dei figli

L’addebito della separazione non influisce sulla decisione sull’affidamento dei figli: la Cassazione ha chiarito che la condotta contraria ai doveri matrimoniali da parte di uno dei coniugi, a cui è addebitata la separazione, non contrasta con il collocamento del figlio presso lo stesso (cfr. Cass. Civ., 10 Luglio 2013, Sent. n. 17089).

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