Open/Close Menu Avvocati in Perugia dal 2007
accertamento tecnico preventivo responsabilità medica

Nell’ambito della procedura civile l’Accertamento Tecnico Preventivo (detto ATP) è una procedura strutturata e decisamente efficace.
Applicato in diversi contesti, come gli episodi di malasanità e i sinistri stradali, l’accertamento tecnico preventivo è stato introdotto con la legge Gelli nel 2017, che ha voluto potenziare lo strumento di cui all’art. 696-bis cpc.
Da allora si è assistito ad un incremento notevole del suo utilizzo nel contenzioso di responsabilità medica, in seguito ad errore medico e ai casi di malasanità.
La finalità della Legge Gelli è diminuire i casi di malasanità in Italia, riducendo e snellendo le procedure burocratiche.
Inoltre, questa fonte normativa ha introdotto diverse figure importanti per la tutela del malato e del medico: il Centro per la Sicurezza del Paziente e la figura del Garante per il Diritto alla Salute, presso i quali poter segnalare i casi di malasanità.

Per l’accertamento della responsabilità medica è prevista la nomina di un collegio peritale, composto dal medico legale e dell’esperto del caso specifico, il quale deve accertare i fatti e fornire un parere sull’avvenimento tramite una perizia professionale.
La finalità è pervenire ad un accertamento sull’eventuale responsabilità medica che ha generato il possibile danno (errori medici).

Per fare un ATP il contributo unificato è ridotto alla metà rispetto ai valori tabellari ordinari.
Ciò consente di snellire il carico di lavoro dei Tribunali, di agevolare i cittadini a ricorrere a questo strumento processuale volto ad avere un accertamento veloce ed efficace e ad agevolare gli accordi extragiudiziali tra paziente leso e struttura sanitaria coinvolta nel caso di malasanità.

Accertamento Tecnico Preventivo (ATP): fonti normative

La legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) ha introdotto interessanti novità di carattere processuale di significativa rilevanza che possiamo sintetizzare di seguito:

a) introduzione dell’accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa (ex art. 696-bis Codice di Procedura Civile) e procedimento di mediazione (ex d.lgs 28/2010) in forma alternativa, su scelta dell’attore;
b) in caso di utilizzo dell’ATP è necessario il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. Codice di Procedura Civile;
c) esperibilità dell’azione diretta nei confronti della Compagnia di assicurazione della struttura sanitaria;
d) esperibilità dell’azione di rivalsa da parte della Compagnia di assicurazione della struttura sanitaria nei confronti del personale medico.

La legge 24/2017 ha stabilito che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, mentre colui che esercita la professione sanitaria risponde a titolo extracontrattuale, salvo che abbia stipulato un contratto di prestazione d’opera professionale direttamente con il paziente. In questo caso, risponde a titolo contrattuale.

Il quadro delle responsabilità così delineato dalla normativa porta ad:
• un appesantimento nell’ipotesi in cui si decida di agire contro il medico, dovendo egli provare il fatto costitutivo rappresentato dalla colpa o dal dolo,
• un alleggerimento dell’onere della prova in capo al danneggiato nell’ipotesi in cui questi decida di agire contro la struttura sanitaria.

Accertamento tecnico preventivo: perché sceglierlo rispetto ad una causa ordinaria?

Come già anticipato in premessa, l’accertamento tecnico preventivo è un sistema rapido ed efficiente, che consente di analizzare a fondo la natura del caso e di giungere ad una conclusione immediata.
Inoltre, consente di beneficiare di un notevole risparmio in termini di tempo e denaro, evitando di arrivare alla causa e tentando di effettuare una conciliazione tra le parti.
Nell’Accertamento Tecnico Preventivo il CTU svolge un ruolo super partes e l’analisi del caso si concretizza in una relazione definitiva, dove spiega le sue considerazioni tecniche.
Inoltre, nella stessa relazione, il CTU indica a chi attribuire le ragioni e a chi il torto. Una volta preso atto della cosa, le parti decidono il da farsi, cercando un accordo senza ricorrere ad una causa ordinaria.
Con l’Accertamento Tecnico Preventivo è possibile immediatamente comprendere la natura della questione, senza dover intentare pratiche burocratiche complesse ed onerose.
In caso di malasanità, il professionista è un medico legale indicato dal giudice. Se la riconciliazione tra le parti fallisce, allora il CTU deve stilare una relazione che ha validità di prova.
Per questo, affrontare una controversia con un ATP consente di risolvere la disputa in maniera rapida ed economica.
Le cause ordinarie presentano delle procedure più complesse, con tempistiche che vanno a rilento e costi nettamente più elevati.

Accertamento Tecnico Preventivo: come si svolge?

Per intraprendere un accertamento tecnico preventivo è necessario l’intervento di un avvocato, il quale è chiamato a redigere un ricorso e inviarlo al Presidente del tribunale.
Nel ricorso, il consulente legale deve presentare la vicenda e chiedere la nomina di un CTU.
Ricevuta la richiesta, il giudice incarica un esperto CTU e fissa due date importanti: la prima entro la quale sia il provvedimento che il ricorso devono essere notificati; mentre la seconda è la data dell’udienza alla quale devono partecipare i rappresentanti delle due parti in questione.
I protagonisti vengono rappresentati dai legali che mostrano le loro relazioni al mediatore.
Inoltre, il CTP fissa due sedute: la prima presso il suo ufficio, nel quale viene pianificato l’intervento e la seconda in loco, dove può verificare personalmente la reale natura del problema.
Il tentativo di conciliazione tra le parti tramite Accertamento tecnico preventivo è obbligatorio per legge (cfr. Legge Gelli del 8 marzo 2017).

La mancata partecipazione al procedimento e le sanzioni

Il buon funzionamento dell’Accertamento Tecnico Preventivo si gioca soprattutto sulla possibilità di riunire attorno ad un unico tavolo di discussione tutti i soggetti coinvolti nella vicenda oggetto di lite, al fine ultimo di aumentare le probabilità di una composizione definitiva.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”, sancisce l’art. 8, comma 4-bis, d.lgs 28/2010.
Una volta ricevuta la comunicazione della domanda e della data del primo incontro, la parte convocata è libera di aderire oppure no.
Il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo “al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Accertamento Tecnico Preventivo: casistiche e costi

Grazie all’introduzione dell’accertamento tecnico preventivo sono numerosi gli interventi che hanno permesso di risolvere le questioni in tempi più brevi e con esiti positivi per il paziente.
Nella malasanità rientrano casi di mancate diagnosi, errori ortopedici, dimenticati attrezzi di precisione all’interno del corpo dei pazienti e casi in cui vengono installate protesi in maniera inesatta.
Con l’accertamento tecnico preventivo episodi di malasanità si possono risolvere velocemente, riconoscendo alla vittima il giusto risarcimento.
Avviare un procedimento ATP prevede dei costi variabili a carico di colui che mette in atto il ricorso.
I costi dei consulenti medici legali specialisti variano da regione a regione e sono determinati direttamente dal Tribunale, mentre il contributo unificato per l’ATP è di circa 350 euro.
Il corrispettivo dovuto al CTU esperto messo in campo dal giudice del tribunale è variabile in base al caso oggetto di analisi.

    Richiedi un consulto gratuito e senza impegno.

    Contatta ora lo Studio Legale riguardo questo argomento o per ricevere ulteriori informazioni.

    Accettazione Privacy Policy

    © 2021 Studio Legale Polenzani, Brizzi - via Angelo Blasi 32 06129 Perugia - P. IVA 02785660545 | Informativa privacy - Informativa cookie