Open/Close Menu Avvocati in Perugia dal 2007
emergenza coronavirus e genitori separati

L’emergenza derivante dal Coronavirus ha imposto a ciascuno di noi forti limitazioni nella sfera della libertà personale; sono vietati tutti quanti gli spostamenti che non siano motivati da comprovate esigenze:

> per lavoro;
> per motivi di salute;
> per stato di necessità.

Nel silenzio della norma (che evidentemente è piuttosto generica) si pone il problema per tutti quei genitori separati / divorziati che esercitano il diritto di visita o prelevano i figli nei giorni in cui sono allo stesso affidati secondo lo schema del piano familiare.
E’ palese come, tale situazione possa essere foriera di varie criticità: in caso di controllo negli spostamenti, nei rapporti tra gli ex coniugi etc.
Vediamo come debbono essere interpretate le norme indicando quali comportamenti risultino essere legittimi.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Il provvedimento fondamentale che regola i comportamenti dei singoli cittadini nell’attuale stato di emergenza, è il DPCM 9 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 62 del 9.3.2020.

Nel provvedimento in questione sono state imposte misure limitative della libertà di circolazione allo scopo di limitare il contagio da coronavirus COVID 19, in virtù delle quali a tutti i cittadini ed i residenti in Italia è fatto divieto di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Ulteriore norme ad integrazione del DPCM 9 2020 è il successivo DPCM 22.03.2020 ove viene statuito come, il “divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute”.

LE PRIME INDICAZIONI GIURISPRUDENZIALI:

La problematica è così sentita che, sin dai primi giorni di vigenza normativa, i Giudici sono stati costretti ad intervenire ed a fornire le prime indicazioni interpretative.
Sul punto evidenziamo la statuizione che, in data 11.03.2020, il Tribunale Civile di Milano ha reso in seguito a ricorso d’urgenza presentato da una madre che chiedeva:

> il rientro immediato dei figli presso di sé;
> una limitazione del diritto di visita dell’altro genitore in conseguenza della restrizione di movimento imposta dal DPCM 9 2020.

Cosa ha stabilito il Tribunale di Milano?

I Giudici Meneghini hanno rilevato come il DPCM de quo, non preveda, in caso di separazione o divorzio, preclusioni in merito all’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e, pertanto, consenta gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio.

Il Tribunale, in modo del tutto condivisibile, conclude affermando come nessuna “chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”.

I chiarimenti del Governo:

D’altronde, il provvedimento testé richiamato, è in linea con le indicazioni fornite dal Governo nella sezione “Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” ove viene chiarito come:

gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un comune all’altro.
Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e ne rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.”


Perugia il 09.04.2020

    Richiedi un consulto gratuito e senza impegno.

    Contatta ora lo Studio Legale riguardo questo argomento o per ricevere ulteriori informazioni.

    Accettazione Privacy Policy

    © 2021 Studio Legale Polenzani, Brizzi - via Angelo Blasi 32 06129 Perugia - P. IVA 02785660545 | Informativa privacy - Informativa cookie