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risarcimento danni circolazione stradale

IL PROBLEMA DELLE BUCHE NEL MANTO STRADALE ED I DANNI AI VEICOLI ED ALLE PERSONE:

Con sempre maggiore frequenza gli organi di informazioni riportano notizie allarmanti circa le condizioni del manto stradale.
Al giorno d’oggi chiunque utilizzi un mezzo quale, auto o moto, si trova a dover fare i conti con lo stato delle strade urbane ed extraurbane letteralmente disseminate da buche, avvallamenti improvvisi (pensiamo ad esempio agli effetti delle radici sotto il manto stradale), restringimenti di corsia etc..

Ciò provoca gravi conseguenze e numerosi episodi di danneggiamento ai veicoli e, purtroppo, alle persone.

CHI SONO I RESPONSABILI?

La responsabilità per i danni alle cose od alle persone derivanti da buche od insidie del manto stradale, sarà ascrivibile all’ente gestore.
Di norma, quando si parla di circolazione urbana il soggetto responsabile, pertanto tenuto al risarcimento, è il Comune titolare della manutenzione del manto stradale.

Da sottolineare come la normativa di riferimento sia il R.D. 15 novembre 1923, n. 2506 – Norme per la classifica e la manutenzione delle strade pubbliche.

A livello codicistico, l’attuale evoluzione giurisprudenziale ci porta ad individuare la responsabilità del gestore nell’alveo dell’articolo 2051 c.c. Danno cagionato da cosa in custodia che così recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO?

Anzitutto analiziamo lo stato dell’arte normativo e giurisprudenziale in materia.
Dal combinato disposto qui richiamato si evince che, Comune, Anas, Ente Gestore Autostradale saranno responsabili quando il danno subito dall’utente sia stato causato da una situazione di pericolo occulto, tale da costituire insidia stradale.

Sul punto si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale come ad esempio la Cassazione, sezione civile III, a data 17 gennaio 1996, n. 340, dispone che: “la responsabilità della P.A. per danni conseguenti a difetto di manutenzione delle strade è configurabile quando risulti violato il limite posto alla discrezionalità amministrativa della norma primaria e fondamentale del “neminem laedere”, particolarmente quando le strade a causa delle condizioni nelle quali sono tenute presentino per l’utente che fa ragionevole affidamento sulla loro apparente regolarità una situazione di pericolo occulto, in relazione al carattere obiettivo della non visibilità ed a quello subiettivo della non prevedibilità.

Altra pronuncia di particolare rilievo è la recente sentenza della Cassazione civile, sez. VI – 3, Ordinanza 23/01/2019 n° 1725 a mente della quale: “In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un’attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità “ex ante”, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita; ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella
condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un’alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa
”.

IN CONCRETO QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI CHE COMPETONO ALL’ENTE PROPRIETARIO/GESTORE?

Anche in questo caso ci viene in soccorso la giurisprudenza come Tribunale di Napoli, a data 21 gennaio 1987 (Prudente c. Comune Ercolano, in Arch. Giur. Circolaz., 1987, 613) che dispone: “L’ente pubblico proprietario di una strada ha l’obbligo di eliminare ogni situazione contraria all’uso normale e senza pericolo per gli utenti della stessa, sicché ad esso compete di vigilare sul soggetto al quale abbia affidato in appalto lavori di costruzione, manutenzione o restauro della strada, al fine di evitare che l’inosservanza delle norme, non solo legislative e regolamentari, ma anche di prudenza e diligenza, possa arrecare danni alla vita e all’incolumità o al patrimonio dei cittadini”.

Pertanto, volendo tirare le fila del discorso si può affermare che:
La manutenzione della strada spetta all’Ente proprietario e/o gestore;
• Il risarcimento dei danni da buca od altra insidia stradale grava sull’Ente proprietario/gestore a cui spetta sia l’intervento manutentivo in via preventiva che risolutiva;

• Il danno deve derivare per un pericolo occulto ossia non segnalato, improvviso, non prevedibile che dovrà essere valutato caso per caso;

• La condotta del danneggiato incide sulla risarcibilità del danno a cose e/o persone nel senso che, un uso imprudente (ad esempio per guida in stato di ebrezza od a alta velocità) possono escludere in tutto od in parte il risarcimento del danno;

L’Ente gestore, in sede di giudizio dovrà dimostrare di aver attuato tutti quanti gli interventi tecnici/manutentivi necessari. Dovrà, in altre parole, dimostrare che l’incidente si è verificato per caso fortuito o causa di forza maggiore (onere della prova a carico dell’ente).

COSA FARE DUNQUE IN CASO DI INCIDENTE DERIVANTE DA BUCA STRADALE OD ALTRA INSIDIA COME RADICI O RESTRINGIMENTI IMPROVVISI?

È bene evidenziare che il principale onere probatorio a carico dell’utente danneggiato, sia quello della dimostrazione che il danno all’auto o la lesione alla persona sia stato originato dalla buca o da altra insidia.
È allora fondamentale agire nell’immediatezza del danno.
Come?


➢ Anzitutto chiedendo l’intervento immediato della Polizia Comunale o di una pattuglia della Polizia Stradale, evitando il più possibile di allontanarsi dal luogo del sinistro. Gli agenti intervenuti redigeranno un verbale che andrà ad attestare lo stato dei luoghi, il danno all’autoveicolo e le eventuali lesioni alla persona (chiedendo se del caso l’intervento di un’ambulanza). L’utente danneggiato potrà richiedere copia del verbale che sarà fondamentale per richiedere il risarcimento dei danni;

➢ In proprio, scattare delle foto dello stato dei luoghi, della buca e dei danni al veicolo;

➢ Se vi sono testimoni chiedere le loro generalità;

➢ Una volta ottenuto il verbale fare eseguire una stima dei danni al veicolo. Se vi sono lesioni alla persona rivolgersi immediatamente al pronto soccorso e conservare il referto medico nonché tutti i successivi referti redatti dal medico di base.

➢ Richiedere tempestivamente il risarcimento danni all’Ente Proprietario/gestore del tratto stradale mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con la richiesta di risarcimento dovrà essere allegata la documentazione utile.
CONSIGLIO UTILE: alcuni enti gestori hanno degli uffici preposti a raccogliere e trattare le richieste risarcitorie. Si consiglia pertanto di consultare il sito internet dell’Ente ed, in ogni caso, inviare la richiesta di risarcimento anche alla sede legale.

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