Open/Close Menu Avvocati in Perugia dal 2007
infezione ospedaliera risarcimento danni

Una sintetica disamina sulle infezioni ospedaliere dette nosocomiali e sulle problematiche connesse:
COS’È:

Un’infezione ospedaliera o infezione nosocomiale è una patologia infettiva acquisita all’interno di una struttura sanitaria.
Il paziente ricoverato per ricevere cure mediche di vario tipo, sostanzialmente sano all’ingresso, contrae la patologia nella struttura ospedaliera o nella residenza sanitaria assistita (RSA).

TIPOLOGIE:

Alcune tipiche malattie da contagio ospedaliero:

Infezioni urinarie; Batterio tipico acquisito in ospedale Klebsiella multi resistente;
Infezioni del sito chirurgico ossia nella parte dove viene eseguita l’operazione; l’infezione è solitamente acquisita durante l’intervento stesso;
Polmonite nosocomiale;
Batteriemia nosocomiale; grado di mortalità elevato (più del 50% per alcuni microrganismi); malattie tipiche di questo gruppo: Staphylococcus coagulasi negativi multiresistenti e Candida spp.
√ Cute e tessuti molli: discontinuità dolorose (ulcere, ustioni e piaghe da decubito) favoriscono la colonizzazione batterica e possono costituire il punto di formazione di infezioni sistemiche;
√ La gastroenterite è la più frequente causa di infezione nosocomiale nei bambini, ove il rotavirus rappresenta il patogeno principale; il Clostridium difficile è la maggior causa di gastroenterite negli adulti nei paesi industrializzati;
Sinusiti ed altre infezioni enteriche, dell’occhio e della congiuntiva;
Endometriti ed altre infezioni degli organi riproduttivi successive alla nascita;
Virus: molti virus possono essere trasmessi in ospedale: i virus dell’epatite B e C
(trasfusione, dialisi, iniezione, endoscopia), il virus respiratorio sinciziale (RSV) , il rotavirus, ed enterovirus (trasmessi per contatto mano bocca e per via oro-fecale). Possono essere trasmessi anche altri virus quali: citomegalovirus, HIV, Ebola, virus influenzali e herpes simplex virus e varicellazoster.


Le infezioni ospedaliere: responsabilità errore medico e risarcimento danni:
Con sempre maggiore ed allarmante frequenza, numerosi pazienti contraggono le infezioni nosocomiali.
Si tratta, purtroppo, di patologie spesso gravi e resistenti ai trattamenti che, anche quando non portano al decesso, incidono negativamente ed in modo permanente sullo stato di salute del paziente, sullo stile di vita. Numerose sono le sentenze scaturite dalle richieste di risarcimento danni.
Si segnalano alcune sentenze particolarmente interessanti:

TRIBUNALE GENOVA SENTENZA N. 9924/2014: riguarda paziente che ha contratto “infezione da Klebsiella Pneumoniae Multiresistente, da cui risulta tutt’ora affetto, in occasione del ricovero dello stesso”. La sentenza in commento è particolarmente interessante in alcuni passaggi e reca la condanna al risarcimento dell’Azienda Ospedaliera convenuta colpevole di “deficit diagnostici, in termini di mancanza di urinocoltura con antibiogramma, previsto, invece, come necessario ai fini dell’inquadramento diagnostico del paziente affetto dal calcolosi renale, risultando, altresì, generica la scheda infermieristica del blocco operatorio, circa la sterilità degli strumenti, così come la somministrazione, di prassi, di copertura antibiotica, in relazione alla mancata indicazione delle prassi di sterilizzazione e disinfezione generale, mancando, inoltre, linee guida della Direzione Sanitaria e del Comitato infezioni ospedaliere circa l’infezione de qua, di particolare gravità

La sentenza ha ad ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da parte dei familiari di una paziente deceduta a causa di una infezione ospedaliera; nel caso trattato una fascite necrotizzante. Anche in questo caso la struttura sanitaria è stata condannata al risarcimento; in particolare così ha statuito il Giudice adito: “1) Accoglie la domanda degli attori e per l’effetto condanna l’Azienda Ospedaliera ____________________________ al pagamento della somma di € 340.968,00 in favore di ________________, di € 293.930,00 in favore di _________________; di € 293.930,00 in favore di ______________________ e di € 82.309,00 a __________________ in favore della figlia minore _____________________, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo; 2) condanna l’Azienda Ospedaliera ___________________ al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida per le varie fasi processuali in € 20.000,00 per esborsi ed € 1.500,00 per spese oltre accessori come per legge, da distrarsi; 3) pone le spese di Ctu definitivamente a carico dell’ l’Azienda Ospedaliera ____________”;.

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE Sez. XIII° N. RG.37466-12

La sentenza ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni promossa da una paziente che ”a causa e durante il ricovero (contraeva ndr.) una infezione (peri-protesica) ospedaliera. Tale infezione ha causato gravi problemi alla paziente, che ha subito successivi interventi in particolare per la rimozione della protesi e la revisione della stessa”.

La sentenza in commento è particolarmente interessante in alcuni passaggi ove statuisce: “il nosocomio avrebbe dovuto fornire la prova seria e rigorosa di aver fatto tutto il possibile per evitare l’insorgenza dell’infezione stessa. In realtà l’_________ non ha affatto assolto all’onere che le incombeva, vale a dire di provare di avere posto in essere ogni cautela e precauzione, funzionale, strutturale e di metodo, al fine di realizzare e mantenere costante un’ ottimale sanificazione della struttura, dei locali, degli ambienti, dei mezzi e del personale addetto. Solo se avesse soddisfatto a tale onere il giudice avrebbe potuto valutare la eventuale rilevanza, a favore del nosocomio, dell’essere l’infezione di cui trattasi una complicanza di tal genere di intervento (per inciso risulta documentalmente anche un deficit specifico di cautela laddove la paziente non è stata sottoposta, come elementare prudenza consigliava, nell’immediatezza dell’intervento chirurgico, a trattamento antibiotico preventivo).

L’____________ è pertanto soccombente in punto di responsabilità. Invero il nosocomio convenuto ha prodotto esclusivamente i protocolli di sterilizzazione relativi alla sala operatoria ed allo strumentario adottati presso l’____________. Si tratta di difesa assolutamente e platealmente carente ed insufficiente. In primo luogo non essendo stato accertato in quale momento ed ambito del perimetro temporale e spaziale nel quale l’attrice è entrata nella sfera di azione della struttura ospedaliera sia stata contratta l’infezione, è del tutto riduttivo aver prodotto, come ha fatto l’________________, solo i protocolli di sterilizzazione relativi alla sala operatoria, potendo essere stata diffusa l’infezione in altro momento (rispetto all’intervento chirurgico) e luogo dell’ospedale (la C. è rimasta nell’ospedale dal 20 marzo al 10 aprile del 2008). In secondo luogo si tratta di protocolli astratti, nel senso di programmatici, mentre è mancata sia la prova sia la semplice allegazione di quali siano state in concreto le condotte poste in essere dall’Istituto per una efficace e consapevole opera di sanificazione (che implica, da parte del management ospedaliero a ciò deputato, ad esempio del Comitato per le I. O., del Risk Manager etc., l’adozione di tutta una serie di attenzioni e misure organizzative, effettive e non meramente burocratiche, come di seguito ben chiarito.)

Va ribadito, come più volte ricordato nei provvedimenti di questo giudice, che ben altro ci si deve e si può ragionevolmente attendere da un ospedale in materia di tutela contro il rischio di contrazione di infezioni (che peraltro non riguarda solo i pazienti ma anche il personale che vi lavora). In particolare il giudice ha più volte ricordato lo stato della scienza del settore al riguardo (che è precisamente ciò che si può e si deve esigere che sia attuato), predisponendo quello che può essere considerato una sorta di decalogo del buon Risk Manager”.

Perugia – 15.12.2017


Avv. Antonio Polenzani

    Richiedi un consulto gratuito e senza impegno.

    Contatta ora lo Studio Legale riguardo questo argomento o per ricevere ulteriori informazioni.

    Accettazione Privacy Policy

    © 2021 Studio Legale Polenzani, Brizzi - via Angelo Blasi 32 06129 Perugia - P. IVA 02785660545 | Informativa privacy - Informativa cookie