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risarcimento danni veicolo usato

Quest’oggi ci occuperemo di una problematica molto sentita nel vivere quotidiano: IL RISARCIMENTO DANNI  VEICOLO USATO.
Ovvero quando il danno (e la relativa riparazione) superano il valore del veicolo.
Infatti, molto spesso, nella pratica quotidiana, avvengono sinistri ove il danneggiato (che magari ha ragione) è proprietario di un veicolo usato e, pertanto, viene risarcito solo parzialmente dalla propria compagnia assicurativa quando, quest’ultima, giudica antieconomica la riparazione dell’autovettura.
Il quesito pertanto è: cosa prevede la legge in questi casi? E la giurisprudenza?

Occorre anzitutto prendere a riferimento l’art. 2058 del codice civile – Risarcimento in forma specifica – primo comma che così recita: Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

COSA SIGNIFICA?
Che l’assicurato può ben chiedere che il veicolo sia riparato a spese dell’assicurazione.
Quando, tuttavia, il valore della riparazione supera di gran lunga il valore del mezzo, trova applicazione il secondo comma dell’art. 2058 c.c. che recita: “Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.

COSA SIGNIFICA?
Che il debitore (nel caso specifico l’assicurazione) può pagare in danaro una cifra equivalente al valore del bene. Altrimenti si ricadrebbe nell’ipotesi di arricchimento senza giusta causa. Tale principio è ben sintetizzato dalla sentenza della Cassazione n. 8052 c.c. del 22.05.2003 che così ha statuito: “Poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l’illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe di diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione (n.d.r. arricchimento)”.
In senso conforme anche le pronunzie della Cassazione n. 21012/2010; n. 2402/2008 e, recentemente, Corte di Cassazione, Sezione VI Civile – 3, ordinanza 27 marzo – 28 aprile 2014, n. 9367
Pertanto, secondo la giurisprudenza, in presenza di una notevole differenza tra il valore dell’auto e la riparazione (che risulterà d’importo notevolmente superiore rispetto al valore del bene) non si potrà procedere con il ripristino del mezzo integrando tale ipotesi l’arricchimento senza giusta causa.

L’assicurazione sarà tenuta a versare solo il valore in denaro dell’auto.

COME VIENE CALCOLATO IL VALORE DEL VEICOLO E L’ECONOMICITÀ O MENO DELLA RIPARAZIONE?
Le compagnie assicurative si avvalgono dell’opera dei propri incaricati, periti specializzati che valuteranno l’importo della riparazione ed il prezzo di mercato dell’autovettura.
Da sottolineare come, elementi di extra valutazione rispetto al prezzo medio di mercato del veicolo, sono il basso chilometraggio, le ottime condizioni, il tipo di allestimento, i costi di immatricolazione, trasporto e deposito all’autocarrozzeria; tutti elementi che concorrono a determinare il valore dell’auto sia che la riparazione sia possibile che nell’ipotesi di risarcimento in denaro.

 Perugia il 12.07.2018

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