Nel caso di separazione, qualora un genitore (più probabilmente la madre quale genitore collocatario di figli minori) si trasferisca in un’altra città, anche a svariati chilometri di distanza per lavoro, ciò non comporta la perdita dell’affidamento dei figli minori, in quanto il genitore non può essere privato del diritto costituzionalmente garantito di trasferire la propria residenza nel luogo che desidera e di lavorare.
Fermo comunque rimane l’interesse primario della prole di continuare e coltivare anche a distanza, magari attraverso telefonate e videochiamate nonché a periodiche visite programmate, il rapporto con l’altro genitore al fine di garantire e tutelare una serena crescita psico – fisica dei figli minori e garantire, al contempo, anche il diritto del genitore non affidatario di partecipare fattivamente alla vita degli stessi e di contribuire alla loro crescita, decidere e partecipare alle decisioni importanti.
Ed è proprio su questo che punta l’istituto dell’affidamento condiviso, introdotto con la legge n. 54 del 2006, che prevede che siano entrambi i genitori ad esercitare congiuntamente la responsabilità verso i figli e che può e deve essere esercitato anche quando i genitori abitano in città diverse e lontane fra loro.
In tal senso anche la giurisprudenza costante che, da un lato afferma l’interesse primario del minore ad un legame affettivo e di crescita con entrambi i genitori e dall’altro il diritto del coniuge che deve trasferire la residenza di un’altra città per lavoro a non perdere l’affidamento dei figli minori (Corte di Cassazione sent. N. 9633/2015 – Corte di Cassazione sentenza n. 8087/2016 – Cassazione, I Civile, sentenza n. 24526 del 2.12.2010).
Evidentemente, quello che deve prevalere in caso di separazione, è il buon senso di entrambi i genitori e la volontà di trovare accordi condivisi per il benessere supremo della prole.
Perugia il 30.11.2018