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sentenza assegno mantenimento divorzile

Nel mese di maggio del 2017, gli scriventi si occuparono, con un articolo di approfondimento specifico a cui si rinvia (http://www.avvocatipolenzanibrizzi.it/assegno-di-mantenimento/) , della nota sentenza Grilli, la nr. 11504/17 della Corte di Cassazione.

All’epoca, titolammo l’articolo “Sentenza n. 11504/17 del 10.05.2017: epocale pronuncia della Corte di Cassazione che ridefinisce i parametri per il mantenimento dell’ex coniuge. Gli Ermellini intonano il de profundis dell’assegno di mantenimento?

Con lungimiranza, ci si chiedeva se la citata sentenza avrebbe mandato in pensione l’assegno di mantenimento; questa la risposta: “Quale valenza ha la sentenza in commento? Volendo dare una risposta al quesito, è ovvio che si è in presenza di una pietra miliare del diritto. Pur tuttavia, allo stato e senza voler sminuire la portata della sentenza, non si può ragionevolmente affermare che il criterio di determinazione dell’assegno di mantenimento basato sul criterio del tenore di vita tenuto dal coniuge in costanza di matrimonio sia definitivamente andato in soffitta.

È evidente che la sentenza 11504/17, proprio per la sua portata dirompente, genererà notevole contenzioso (sia per i procedimenti futuri che per quelli di revisione); prevedibilmente la parola fine potrà essere pronunziata o dal Legislatore con un quanto mai opportuno intervento o dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che nella propria funzione di nomofilachia potrà armonizzare le pronunzie più risalenti con il nuovo corso giurisprudenziale”.

DOPO UN ANNO LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE È GIUNTA E SIN DA ORA SI PUÒ PARLARE DI UN’ULTERIORE ROVESCIAMENTO DI FRONTE CHE LA SENTENZA NR. 18287/2018 OPERA NEI CONFRONTI DELLA MATERIA.

Adozione di un criterio composito

Volendo essere corretti ed in attesa del deposito della sentenza integrale con le motivazioni, la Suprema Corte ha statuito come ai fini del riconoscimento dell’assegno, “si deve adottare un CRITERIO COMPOSITO che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto”; ed inoltre “che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale“.

Pertanto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno scelto di imboccare una via mediana, di sintesi, tra la situazione venutasi a creare dopo la sentenza Grilli che stabiliva come “Il mantenimento non va riconosciuto a chi è indipendente economicamente. Ovvero, possiede redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un’abitazione” ed il previgente assetto (rispetto alla sentenza 11504/17) che prevedeva una sorta di automatismo nel determinare il riconoscimento dell’assegno di mantenimento.

 Perugia il 11.07.2018

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