Che cos’è la prescrizione di un diritto?
Per prescrizione si intende la perdita di un diritto in conseguenza del mancato esercizio dello stesso entro il termine previsto dalla legge; per la maggior parte dei diritti, il termine di prescrizione è fissato dalla legge in 10 anni, ma vi sono delle eccezioni, tra le quali annoveriamo il risarcimento danni per incidenti stradali, il cui termine massimo per esercitare i propri diritti è di due anni.
Al fine di evitare che possa maturare la prescrizione, l’utente rimasto coinvolto in un sinistro di cui non si ritiene responsabile (in tutto o in parte), entro 2 anni dalla data dell’incidente, dovrà inviare all’assicurazione competente per il risarcimento una formale richiesta risarcitoria.
Tale diffida è consigliabile sia redatta da un avvocato, che la recapiterà all’assicurazione attraverso lettera raccomandata A/R oppure tramite PEC.
Eccezioni alla prescrizione biennale: esistono dei casi in cui non opera?
Tra queste, assume particolare rilievo l’ipotesi in cui il fatto che ha cagionato il sinistro stradale integri gli estremi di un reato; si pensi, ad esempio, al caso in cui uno degli automobilisti coinvolti nel sinistro sia deceduto o abbia riportato lesioni personali.
In tali casi, se per quel reato la legge penale contempla un termine di prescrizione superiore a 2 anni, questo si applicherà anche all’azione civile di risarcimento del danno.