La pensione di reversibilità non riduce il risarcimento del danno
Il familiare superstite ha diritto a ricevere dalla compagnia di assicurazione il risarcimento pieno per la perdita del congiunto in un sinistro stradale, senza decurtarlo del valore della pensione di reversibilità cui lo stesso familiare abbia diritto. A stabilirlo è stata la Cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 12568/2018, dando ragione a una vedova che rivendicava il diritto al pieno risarcimento, nei confronti dell’assicurazione, per la perdita di suo marito in un incidente stradale.
Sulla questione la Cassazione aveva formato nel tempo due orientamenti contrastanti
Il primo, prevalente, esclude che, nella liquidazione del danno patrimoniale per la morte di familiare, si tenga conto della pensione di reversibilità a favore dei congiunti della vittima, perché tale pensione non ha natura risarcitoria ma previdenziale. Il secondo orientamento, più recente, ritiene piuttosto che dall’importo del risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui vada sottratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, perché tale pensione ha funzione indennitaria, cioè rivolta a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto.
Risolvendo questo contrasto, le sezioni unite ammettono il cumulo delle due prestazioni, per il semplice motivo che ognuna ha una propria formazione genetica e non sono sovrapponibili.