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danno tanatologico terminale

All’erede della vittima di un incidente stradale spetta il risarcimento del danno biologico terminale e di quello morale catastrofale ma non del danno tanatologico, se il de cuius è deceduto sul colpo o subito dopo il sinistro.

Tale principio, espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, nella sentenza 27 settembre 2017, n. 22451.

Nella vicenda in esame, gli eredi della vittima di un sinistro stradale avevano impugnato in cassazione la sentenza con cui la corte d’Appello aveva escluso, il diritto del de cuius al risarcimento del danno biologico anche in difetto di prova dello stato di coscienza della vittima.



Nella pendenza del giudizio de quo, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla controversa questione della risarcibilità agli eredi del danno patito dalla vittima deceduta in conseguenza della condotta illecita, precisando, altresì, i concetto di danno biologico, danno morale-catastrofale e danno tanatologico. 
Nello specifico, la Suprema Corte ha stabilito che, alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene non patrimoniale, se questa sia ancora in vita, in quanto il presupposto per acquisire il diritto alla reintegrazione della perdita subita, è la capacità giuridica individuabile soltanto in un soggetto esistente (art. 2 c.c., comma 1).



Per quanto riguarda il “danno morale cd. soggettivo” detto “danno catastrofale”, esso consiste nello stato di sofferenza spirituale od intima patito dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita; trattandosi di danno-conseguenza, per accertare l'”an” occorre la prova della “cosciente e lucida percezione” dell’ineluttabilità della propria fine.



Infine, in relazione al cd. “danno tanatologico”, cioè il danno consistente nella “perdita del bene-vita”, le Sezioni Unite hanno precisato che esso non è rimborsabile se il decesso si verifica immediatamente o dopo brevissimo tempo, dalle lesioni personali; in tal caso, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il credito risarcitorio, ovvero nel caso del decesso dopo un esiguo lasso temporale, della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.


Fonte articolo: http://www.altalex.com/documents/news/2017/09/29/cassazione-danno-tanatologico-terminale-e-catastrofale, redatto dall’Avvocato Maria Elena Bagnato

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