– Una delle tante conseguenze della pandemia

Le coppie di fatto separate all’epoca dell’emergenza Covid 19

Con un precedente articolo, lo Studio Legale Polenzani Brizzi, ha inteso fornire un sintetico vademecum per tutti quei genitori che, in quest’epoca di emergenza, hanno la necessità di esercitare il proprio diritto di visita o di portare con sé i figli in virtù di un provvedimento giudiziale ed in ossequio al piano genitoriale.

È stato sottolineato come, in virtù dei primi orientamenti giurisprudenziali ed anche delle linee guida ministeriali, il provvedimento giudiziale non possa essere limitato e/o compresso dalla normativa di riferimento che, nel caso di specie, è rappresentata dai DPCM 9 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 62 del 9.3.2020 e DPCM 22.03.2020.

Una volta pubblicato l’articolo, si è sviluppato un interessante e vivace dibattito da parte di tutti quanti quei genitori che, in assenza di un provvedimento giudiziale, siano in una situazione di separazione di fatto e debbano esercitare i propri diritti/doveri nei confronti dei figli.

CHI SCRIVE EVIDENZIA DA SUBITO COME LA NOVELLA LEGISLATIVA TESTÈ RICHIAMATA SIA ASSOLUTAMENTE DEFICITARIA IN MERITO ALLE FATTISPECIE OVE I GENITORI SIANO SEPARATI DI FATTO MA IN CARENZA DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO OD AFFIDAMENTO DELLA PROLE.

IN PAROLE POVERE SIAMO IN PRESENZA DI UN VERO E PROPRIO VUOTO LEGISLATIVO CHE HA UN IMPATTO ESTREMAMENTE NEGATIVO SULLA VITA DI TUTTI QUEI GENITORI CHE IN ASSENZA DI PROVVEDIMENTO GIUSTIFICATIVO SIANO, AD ESEMPIO, FERMATI DA UN CONTROLLO DELLE FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA.

COSA ACCADE? SARANNO SANZIONATI? O L’ESSERE GENITORI È SUFFICIENTE QUALE CAUSA GIUSTIFICATIVA?
TENTIAMO DI DARE UNA RISPOSTA CHE, VA DETTO CON CHIAREZZA, RIENTRA NEL CAMPO DELLE IPOTESI DOTTRINALI IN ASSENZA DI INDICAZIONI NORMATIVE E/O GIURISPRUDENZIALI.

I soggetti interessati – Torna all’indice ^

In realtà, la risposta è negativa poiché la questione interessa varie categorie di soggetti – genitori; vediamo di fare chiarezza.

La giurisprudenza citata nel precedente articolo redatto ed anche le indicazioni ministeriali parlano di provvedimento giudiziale che può essere di separazione, divorzio (per le coppie con figli precedentemente coniugate) ma anche di affidamento (per le coppie di fatto che, separandosi, si sono rivolte al Tribunale per regolamentare il regime di affidamento dei figli).

Anche i chiarimenti Ministeriali parlano di genitori affidatari; termine che presuppone un provvedimento giudiziale.

Pertanto, in base alla ricostruzione prospettata avranno una valida causa giustificativa tutti quanti i genitori affidatari in virtù di un provvedimento giudiziale nei seguenti casi:

➢ Genitori precedentemente coniugati e successivamente separati con provvedimento giudiziale che statuisce sul regime di affidamento dei figli;
➢ Genitori precedentemente coniugati e successivamente divorziati con provvedimento giudiziale che statuisce sul regime di affidamento dei figli;
➢ Genitori non coniugati con provvedimento giudiziale che statuisce sul regime di affidamento dei figli.

Quali sono le categorie non contemplate dalle norme? – Torna all’indice ^

➢ GENITORI PRECEDENTEMENTE CONIUGATI IN ATTESA DI UN PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE;

➢ GENITORI CONIUGATI O COPPIE DI FATTO IN COSTANZA DI RAPPORTO CON SITUAZIONI RESIDENZIALI O DOMICILIARI SEPARATE (PERCHÉ AD ESEMPIO UNO DEI DUE GENITORI RISIEDE OD È DOMICILIATO IN ALTRO COMUNE PER ESIGENZE LAVORATIVE);

➢ COPPIE DI FATTO SEPARATE CON FIGLI CHE NON SI SIANO MAI RIVOLTE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER REGOLAMENTARE L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI.

Come si può notare le casistiche non coperte dalle norme nell’attuale situazione di emergenza sono molte, e, bene farebbe il legislatore ad intervenire immediatamente per porre rimedio a tale situazione.

In attesa dell’auspicato intervento, chi scrive è convinto che il punto fondamentale da tenere in considerazione sia la dimostrabilità (in caso di spostamento del genitore ed eventuale controllo) dello status di soggetto separato che si sta spostando per esercitare il proprio diritto di genitore.

Come evidenziato il soggetto potrà essere separato per le più ampie motivazioni; in tal senso il termine separato è qui inteso nel senso più ampio del termine e non riferito esclusivamente al rapporto matrimoniale.

Ad esempio Tizio, coniugato con Caia, potrebbe risiedere in altra città rispetto alla moglie perché ivi svolge la propria attività lavorativa prevalente con rientri nel fine settimana.

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Dunque come fornire la dimostrazione anzidetta in caso di controllo? – Torna all’indice ^

Per ciò che concerne le situazioni originanti da situazioni lavorative, la giustificazione va de plano; la stessa normativa riconosce lo spostamento per esigenze lavorative ed il fatto di essere genitore è motivo, a nostro giudizio, sufficiente per giustificare lo spostamento.

Per quanto riguarda le altre casistiche sopra narrate che potremo raggruppare in tutti quei casi ove i genitori siano separati di fatto, si consiglia di corredare l’autocertificazione con un certificato di residenza duplice: il proprio e quello dei figli che risiedono presso altra abitazione (nello stesso comune od in altro comune).

Ancor meglio e di più, sarebbe opportuno che, in attesa di regolare i rapporti in sede giudiziale (operazione questa che, per i tempi attuali della Giustizia, impiegherà molto tempo) i genitori stipulino una scrittura privata che attesti lo stato di fatto familiare oppure producano copia del ricorso di separazione depositato ma ancora non omologato od in alternativa gli atti concernenti l’eventuale negoziazione assistita ancora non perfezionata.

Da ultimo va ribadito come, quelli evidenziati siano dei suggerimenti che possono attestare in modo chiaro e legittimo la giustezza dello spostamento in sede di controllo ma, in presenza del narrato vuoto legislativo, è sempre possibile che venga inflitta una sanzione. In quest’ultima ipotesi l’unico rimedio è il ricorso avverso il provvedimento.

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Avvocato Elisa Brizzi

Informazioni sull'Autore

Avv.to Elisa Brizzi

L’Avvocato Brizzi ha maturato una notevole esperienza nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento a successioni, donazioni, contrattualistica tra privati e imprese e nel campo della tutela dei diritti del Consumatore (controversie contro operatori telefonici –
azioni e richieste risarcitorie per violazione del codice del consumo).

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