– Molti Comuni in Italia hanno applicato un non corretto calcolo della tariffa per la parte variabile

Illegittima applicazione Tari sul computo della tariffa

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TARI ILLEGITTIMA APPLICAZIONE SUL COMPUTO DELLA TARIFFA1

La Tari, introdotta nel 2014 (dalla Legge 147/13) serve a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

È tenuto a versarla chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte che possono produrre immondizia (dunque in caso d’immobili, anche l’inquilino, non solo il proprietario).

Insieme all’Imu e alla Tasi costituisce la Iuc, l’Imposta unica comunale.

La Tari ha preso il posto della Tares, in vigore nel solo 2013, che a sua volta sostituiva i vecchi prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (Tarsu, Tia1 e Tia2).

Le scadenze di pagamento della Tari sono fissate da ciascun Comune.

Di norma è scaglionata in almeno due rate, ogni sei mesi.

COME SI APPLICA:
La tassa comprende una quota fissa e una variabile. La parte fissa dipende da quanto è grande la casa: è in proporzione ai metri quadrati dell’abitazione. Mentre quella variabile, che di fatto serve ad adeguare il prelievo ai rifiuti prodotti, cresce secondo il numero dei membri della famiglia.

ERRORE NEI CALCOLI DELLA TARIFFA:

Molti Comuni in Italia hanno applicato un non corretto calcolo della tariffa per la parte variabile.

Secondo il parere reso dal Ministero Economia Finanze (MEF) in sede di interrogazione parlamentare, la quota variabile andrebbe calcolata una sola volta sull’insieme di casa e pertinenze immobiliari (ovvero posti auto, cantine, soffitte, box), tenuto conto del numero dei familiari.

L’esistenza di svariate pertinenze infatti, non accresce la quantità d’immondizia prodotta dal nucleo familiare.

A questo punto va sottolineato come, in molti casi, svariati Comuni avrebbero maggiorato la tariffa applicandola tante volte quante sono le pertinenze dell’abitazione.

L’ESEMPIO CITATO NELL’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE:

Per un appartamento in cui vive una famiglia di 4 persone, con superficie complessiva di 150 mq., di cui 100 di casa, 30 di garage e 20 di cantina, la parte variabile della tariffa relativa ad autorimessa e cantina (come precisato dal punto 4.2 dell’allegato 1 al DPR n. 158/99) “va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze site nello stesso comune”.

Pertanto l’importo da versare si otterrà sommando: tutte le quote fisse rispettivamente di casa, garage e cantina, a cui si aggiungerà una, e solo una volta, l’importo della quota variabile.

La norma, ha chiarito il sottosegretario Baretta, stabilisce che “le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche”.

In parole povere, sulle pertinenze si applica la Tari come se fossero case, se chi le usa non risiede nel Comune. Se è residente, si considerano locali accessori all’appartamento stesso”.

Essendo la TARI ricompresa tra le utenze domestiche il termine di prescrizione, a mente dell’art. 2946 c.c. e ss. sarà di cinque anni.

Pertanto gli utenti potranno chiedere un rimborso per la TARI degli ultimi cinque anni.


1 Approfondimento tratto da http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/diritti-consumatori/2017/11/10/news/tassa_sui_rifiuti_gonfiata_per_errore_cosi_abbiamo_pagato_il_doppio-180671050/

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