– Il termine per agire contro la Pubblica Amministrazione è di 120 giorni

Prescrizione richiesta risarcimento danni contro la Pubblica Amministrazione

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Prescrizione del risarcimento danni Pubblica Amministrazione

Il termine per agire contro la Pubblica Amministrazione e chiedere un risarcimento danni per la concessione di una licenza edilizia in realtà viziata, per il mancato rispetto dell’aggiudicazione di un concorso pubblico o per qualsiasi altra conseguenza derivante da sua responsabilità per un provvedimento non adottato o illegittimo, il termine non è di cinque anni ma solo di 120 giorni.
prescrizione richiesta risarcimento danni

Le conseguenze

Chi non rispetta questa scadenza si vedrà rigettare, anche dal giudice, la richiesta di risarcimento del danno, per intervenuta prescrizione.

Ed a dirlo è la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 94/17 del 4.05.2017.

La prescrizione si applica sia per i casi di responsabilità dolosa (malafede) che colposa (negligenza e imperizia.

Questo termine può essere interrotto con una raccomandata di diffida (purché arrivi a destinazione prima dei 120 giorni); in tal caso, la prescrizione inizia a decorrere da capo per altri 120 giorni, fermo restando che, all’ulteriore scadenza, l’invio di un’altra diffida potrà nuovamente interrompere la prescrizione, e così via a tempo indeterminato.

Il termine di 120 giorni è stato ritenuto congruo per non onerare la pubblica amministrazione di troppi rischi economici conseguenti alla decisione dei cittadini di intentare cause anche a distanza di numerosi anni.

Link alla fonte: www.laleggepertutti.it
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Domande frequenti

Da quando decorrono i termini di prescrizione delle azioni civili di responsabilita?

In Italia, la prescrizione delle azioni civili di responsabilità è regolata dall’articolo 2935 del Codice Civile. In base a questa norma, il diritto al risarcimento dei danni decorre da quando si è verificato l’evento che ha causato il danno stesso e ha una durata massima di 10 anni.

La prescrizione può essere interrotta in vari modi, come ad esempio con la richiesta d’informazioni sul danno da parte del danneggiato o con l’invio di una lettera raccomandata al responsabile. Inoltre, la prescrizione può anche essere sospesa per tutto il periodo in cui le parti sono in causa in un processo giudiziale.

Tuttavia, la prescrizione non è sempre applicabile: nel caso in cui sussista una situazione di colpa grave o di malafede da parte del responsabile, essa può essere estinta. Si tratta di un’eccezione prevista dal Codice Civile all’articolo 2943, secondo cui la responsabilità non decade neanche dopo il decorso dei 10 anni previsti per la prescrizione.

In definitiva, i termini di prescrizione delle azioni civili di responsabilità decorrono a partire dal momento in cui si verifica l’evento che ha causato il danno e hanno una durata massima di 10 anni. Tuttavia, se sussistono condizioni particolari come una situazione di colpa grave o malafede da parte del responsabile, i termini possono essere estinti.

Quanto tempo si ha per chiedere i danni?
La prescrizione per richiedere un risarcimento dei danni dipende dalla tipologia di danno subito. In generale, la prescrizione può variare da un minimo di 3 anni fino ad un massimo di 20 anni.

Per i danni alla persona, la prescrizione è di 5 anni e inizia a decorrere dal giorno in cui è avvenuto l’evento lesivo.

Per quanto riguarda i danni ai beni materiali, la prescrizione è di 10 anni e decorre a partire dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

La prescrizione per i beni immateriali è invece pari a 20 anni e decorre a partire dal giorno della nascita del diritto. In ogni caso, per far valere il diritto al risarcimento dei danni, è necessario presentare la propria domanda entro i termini previsti da legge.

Avvocato Elisa Brizzi

Informazioni sull'Autore

Avv.to Elisa Brizzi

L’Avvocato Brizzi ha maturato una notevole esperienza nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento a successioni, donazioni, contrattualistica tra privati e imprese e nel campo della tutela dei diritti del Consumatore (controversie contro operatori telefonici –
azioni e richieste risarcitorie per violazione del codice del consumo).

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