– Sentenza n. 11504/17 del 10.05.2017: epocale pronuncia della Corte di Cassazione che ridefinisce i parametri per il mantenimento dell’ex coniuge.

Assegno di mantenimento viene ridefinito con la sentenza 11504 del 10.05.2017

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Sentenza n. 11504/17 del 10.05.2017: epocale pronuncia della Corte di Cassazione che ridefinisce i parametri per il mantenimento dell’ex coniuge.
Gli Ermellini intonano il de profundis dell’assegno di mantenimento? – Torna all’indice ^

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte di Cassazione, ha statuito in materia di assegno di mantenimento.

Si tratta di un intervento dalla portata epocale in quanto, rappresenta una vera e propria rivoluzione in materia di diritto di famiglia e regolamentazione dei rapporti economici tra ex coniugi.

Come di seguito meglio esplicato la valenza della pronuncia è duplice:

> per il futuro, poiché detta una serie di principi che scardinano una tendenza consolidata nel tempo che traeva la propria ragion d’essere dalla legge 898 1970 che ha introdotto il divorzio in Italia;

> per il passato, poiché in virtù della sentenza n. 11504/17, potranno essere rivisti gli assegni di mantenimento (anche frutto di un accordo tra i coniugi) con totale e/o parziale eliminazione/riduzione degli stessi.

Nello specifico, andando contro ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Cassazione ha stabilito che: “Il mantenimento non va riconosciuto a chi è indipendente economicamente”

Ovvero, possiede redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, “capacità e possibilità effettive”di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un’abitazione.

La Cassazione stabilisce nuovi parametri in materia di mantenimento: – Torna all’indice ^

il Giudice nello stabilire il quantum dovuto dovrà tenere conto del criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica, venendo meno il parametro che fino ad ora ha orientato le decisioni ossia il tenore di vita goduto nel corso delle nozze per assegnare il mantenimento al coniuge che lo richiede; il tutto, poiché, secondo la Corte, il matrimonio è un “atto di libertà e autoresponsabilità”.

Quale valenza ha la sentenza in commento?

Volendo dare una risposta al quesito, è ovvio che si è in presenza di una pietra miliare del diritto.

Pur tuttavia, allo stato e senza voler sminuire la portata della sentenza, non si può ragionevolmente affermare che il criterio di determinazione dell’assegno di mantenimento basato sul criterio del tenore di vita tenuto dal coniuge in costanza di matrimonio sia definitivamente andato in soffitta.

È evidente che la sentenza 11504/17, proprio per la sua portata dirompente, genererà notevole contenzioso (sia per i procedimenti futuri che per quelli di revisione); prevedibilmente la parola fine potrà essere pronunziata o dal Legislatore con un quanto mai opportuno intervento o dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che nella propria funzione di nomofilachia, potrà armonizzare le pronunzie più risalenti con il nuovo corso giurisprudenziale.

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Sul punto si rammenta che, allo stato, i Giudici di primo e secondo grado potranno ben discostarsi dalle indicazioni fornite dalla Cassazione poiché, la sentenza n. 11504/17, non è vincolante.

In realtà, quest’ultimo scenario appare alquanto improbabile sia per l’autorevolezza della sentenza e di chi l’ha pronunciata sia per il fatto che, la sentenza in commento, cristallizza una tendenza, sociale prima giurisprudenziale poi, che, negli ultimi anni, si è fatta strada in un processo indefettibile di trasformazione dei ruoli della famiglia e del rapporto tra coniugi sulla scorta dei principi di parità, uguaglianza, autonomia.

Un processo che, seppur sottotraccia, allinea l’Italia agli altri paesi facenti parte dell’Unione Europea e che, non ha visto inerti od insensibili anche i Giudici di primo grado se è vero come è vero che sempre con minor frequenza gli assegni di mantenimento sono stati concessi al coniuge richiedente.

Senza voler troppo ampliare il tema dell’approfondimento, a giudizio degli scriventi, la sentenza in oggetto rientra tra le numerose pronunce innovative che lentamente stanno mutando il quadro nell’ambito del diritto di famiglia; sul punto non si potrà non citare la sentenza Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 13-19 ottobre 2016, in materia di affidamento dei figli.

Genesi della sentenza 11504/17 e principi ivi contenuti – Torna all’indice ^

Per capire meglio quanto esposto è opportuno partire dal perché la Corte di Cassazione sia arrivata alla pronuncia in commento.

Il caso riguarda il divorzio tra un ex ministro ed un’imprenditrice.

I supremi giudici hanno respinto il ricorso con il quale la ex moglie reclamava l’assegno di divorzio già negatole con verdetto emesso dalla Corte di Appello di Milano nel 2014, che aveva ritenuto incompleta la sua documentazione reddituale e valutato che l’ex ministro dopo la fine del matrimonio aveva subito una “contrazione”

Pronunciandosi sul caso, la Cassazione ha corretto anche la motivazione del verdetto della Corte d’Appello di Milano: a far perdere all’ex moglie il diritto all’assegno di mantenimento, non è il fatto che si supponga abbia redditi adeguati, quanto piuttosto la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva” poiché è “ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile.

Si deve quindi ritenere – conclude la Cassazione – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”,“il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale”.

Dunque, secondo i Supremi Giudici, va individuato un “parametro diverso” nel “raggiungimento dell’indipendenza economica” di chi ha richiesto l’assegno di mantenimento: “Se è accertato che (il richiedente) è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto”.

I principali indici che la Cassazione individua per valutare l’indipendenza economica di un ex coniuge sono:

. il “possesso” di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare;
. le “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale;
. “la stabile disponibilità” di un’abitazione.

Quindi, spazzando via ogni precedente consolidato orientamento, la Cassazione, con questa pronuncia ha cambiato il criterio per riconoscere l’assegno al coniuge economicamente più debole e ha ritenuto che non sia più possibile valutare come parametro il tenore di vita dei coniugi goduto in costanza di matrimonio” potendo l’assegno di mantenimento essere ancora riconosciuto soltanto a chi dimostri di non poter procurarsi i mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento.

Di seguito andremo ad analizzare i quattro parametri che la sentenza ha stabilito si debbano valutare per accertare se vi sia la sussistenza o meno dell’ottenimento dell’assegno familiare.

1) I redditi:
Il primo criterio stabilito dalla sentenza n. 11504/17 della Cassazione è il possesso di redditi: redditi che possono essere di qualsiasi specie da parte del coniuge che richiede il sostegno.

2) I «cespiti» patrimoniali mobiliari ed immobiliari:

Il secondo criterio stabilito dalla Cassazione è «il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti ed applicati e del costo della vita nel luogo di residenza della persona che richiede l’assegno».

3) Il lavoro:

Terzo criterio pronunciato riguarda il lavoro, cioè le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione all’età, alla salute, al sesso ed alla effettiva offerta esistente nel luogo di residenza dell’ex coniuge.

4) L’abitazione:

Il quarto principio stabilito dalla Cassazione è «la stabile disponibilità di una casa di abitazione», con ciò intendendosi l’effettiva possibilità dell’ex coniuge di vivere in una casa che sia per esso luogo di dimora e vita familiare.

Pertanto, l’assegno di mantenimento non è stato eliminato ma diversi e molto più stringenti sono i parametri per la concessione e la determinazione dello stesso.

L’onere di chi chiede il sostegno

La Cassazione ha inoltre specificato che è onere dell’ex coniuge, che chiede l’assegno, «allegare, dedurre e dimostrare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive».

«Tale onere probatorio ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell’indipendenza economica, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo ex coniuge, restando fermo, ovviamente il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro» ex coniuge al quale l’assegno è chiesto.

Secondo la Cassazione «mentre il possesso di redditi e cespiti patrimoniali formerà oggetto di prove documentali, soprattutto le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l’onere del richiedente l’assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative»

Dove andrà ad incidere la sentenza n. 11504/17 della Suprema Corte di Cassazione? – Torna all’indice ^

Come già sottolineato in premessa, la sentenza in oggetto, apre importanti scenari e mutamenti sia per il futuro che per il pregresso.

Infatti, tutte quante le decisioni in materia dovranno tener conto dell’importate pronuncia nella concessione e determinazione dell’assegno di mantenimento.

Non solo, i riflessi dell’intervento della Cassazione si avranno anche nella auspicata ipotesi in cui vi siano in corso delle trattative tra coniugi per determinare le condizioni di separazione/divorzio consensuale.

Di più è facilmente prevedibile come, visti i mutati principi di concessione e determinazione dell’assegno di mantenimento, chiunque ne abbia interesse (id est il coniuge che versa l’emolumento) potrà chiedere in sede giudiziale la rideterminazione dell’assegno puntando alla revoca o alla riduzione.

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Avvocato Elisa Brizzi

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Avv.to Elisa Brizzi

L’Avvocato Brizzi ha maturato una notevole esperienza nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento a successioni, donazioni, contrattualistica tra privati e imprese e nel campo della tutela dei diritti del Consumatore (controversie contro operatori telefonici –
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